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In vigore dal 01 novembre 2004
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Denominazione - Sede - Durata
E’ costituita un’organizzazione di volontariato denominata “Associazione Italiana
per i Disturbi dell’Attenzione, Iperattività e Patologie correlate regione Friuli
Venezia Giulia- AIDAI” ONLUS con sede a Monfalcone, in via delle VIGNE 20 affiliata
a AIDAI ONLUS, con sede a Copparo, in via Bolognesi 35,(Ferrara).
L’associazione è costituita tempo indeterminato.
Art. 2
Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle
leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3
Carattere associativo
AIDAI è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa
e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei
suoi aderenti.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi
solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita
ed all’attività dell’associazione.
L’associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto
previsto all’art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative
della l.r. n. 12/95 e della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Art. 4
Finalità
AIDAI è costituita esclusivamente allo scopo di:
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, di istruzione e ricerca scientifica nel campo dei disturbi dell’attenzione,
iperattività e patologie correlate. In particolare, l’Associazione ha come scopi:
- fornire prestazioni socio-sanitarie e dare informazioni di carattere scientifico
a genitori, insegnanti e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell’attenzione,
iperattività e patologie correlate;
- mantenere contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università
e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
- promuovere studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’attenzione, iperattività
e patologie correlate;
- favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro
che operano in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori;
- eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
- organizzare congressi ed incontri di formazione e cultura in collaborazione
con enti locali e statali, Aziende A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati.
- effettuare formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di
attenzione e iperattività ed alle modalità di intervento più efficaci in ambito
scolastico, in relazione ad essi.
2. L'Associazione può istituire delegazioni provinciali o circoscritte territorialmente
per il perseguimento dello scopo sociale.
3. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per
natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. L’Associazione può emettere «titoli di solidarietà».
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra
elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse
a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse,
nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche
ed integrazioni.
Titolo II
Risorse ed attività economiche
Art. 5
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è formato:
· dalle entrate che sono costituite come segue:
(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati
che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento
dell’associazione;
(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni
pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche
e giuridiche;
(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati,
accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia
con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari
sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del consiglio
direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni
sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente
a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali
e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate
al proprio autofinanziamento;
(e) da contributi versati dall’ AIDAI ONLUS di Ferrara.
· dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione
e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario,
depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Art. 6
Durata del periodo di contribuzione
I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese
di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dal Consiglio
Direttivo.
Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque
sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque
cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale
per tutto l’anno sociale in corso.
Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale
Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo
che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate
a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.
Art. 8
Responsabilità ed assicurazione
AIDAI risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari
competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente
responsabile.
Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati
per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza
delle convenzioni o contratti stipulati.
L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per
i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione
stessa.
Titolo III
Associati
Art. 9
Ammissione
Ad AIDAI possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età,
razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione.
L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa
presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed ha effetto all’atto
del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente
motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato
La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse
partecipazioni temporanee.
L’assemblea può attribuire la qualifica di socio onorario a persone fisiche o
giuridiche che abbiano assunto meriti particolari nel raggiungimento degli scopi
sociali. I soci onorari non godono dei diritti e non sono soggetti ai doveri dei
soci ordinari.
Art. 10
Diritti degli associati
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative.
Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota
associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere
eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo
statuto.
Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute
per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti,
annualmente e preventivamente, dall’assemblea.
Art. 11
Doveri
Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini
di lucro.
Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme
agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario
e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle
spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e
documentate.
Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese
con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso
titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve
essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed
a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente
dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 12
Recesso ed esclusione
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna
comunicazione scritta.
L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi
alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo,
svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, sia moroso
può essere richiamato ovvero, nei casi più gravi, escluso dall’associazione con
deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, avverso il quale è ammesso gravame,
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, nelle forme di cui all’art.
27 del presente statuto.
Titolo IV
Organi dell’Associazione
Art. 13
Organi
Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente;
4) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 14
Composizione dell’assemblea
L’assemblea è composta da tutti i soci in carica.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ovvero, in caso di
sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa.
All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente.
Art. 15
Convocazione dell’assemblea
L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del
giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da recapitare ai soci almeno
15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
L’assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno per l’approvazione
del bilancio preventivo entro e non oltre il 30 ottobre, e per l’approvazione
del bilancio consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza
del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga
necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci in carica ovvero del
collegio dei revisori dei conti.
Art. 16
Validità dell’assemblea
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza dei soci in carica; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora
dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti.
La delibera di modifica dello statuto e di scioglimento dell’associazione devono
essere assunte con il voto favorevole di 2/3 dei soci in carica.
Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell’assemblea
Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni
concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
L’assemblea delibera a maggioranza di voti.
Art. 18
Verbalizzazione dell’assemblea
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario
o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto
di trarne copia.
Art. 19
Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
¨ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni
del consiglio direttivo;
¨ eleggere i membri del consiglio direttivo;
¨ deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività
da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
¨ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione
dal consiglio direttivo;
in sede straordinaria:
¨ deliberare sullo scioglimento dall’associazione;
¨ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
¨ deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
¨ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla
sua approvazione dal consiglio direttivo.
Art. 20
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti dall’assemblea degli associati.
In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà
integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al
numero dei voti ricevuti.
Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri
e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto
ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente;
non è ammessa delega.
Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contente l’ordine
del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno
8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche
con preavviso
inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
Nella prima seduta, convocata dal presidente dell’associazione, il consiglio
direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il
segretario.
Art. 21
Durata e funzioni
I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili.
Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando
le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.
Il consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno.
Il consiglio direttivo:
¨ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione
e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
¨ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi
futuri;
¨ cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
¨ fissa i limiti di rimborso delle spese;
¨ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio
dell’associazione;
¨ sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
¨ delibera l’ammissione e l’espulsione dei soci;
¨ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto
e da disposizioni legislative
¨ stabilire l’ammontare della quota associativa.
Nell’esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo si avvarrà della collaborazione
dei seguenti comitati:
- il Comitato Scientifico, composto da psicologi e medici specialisti;
- il Comitato della Scuola, composto da insegnanti psico-pedagogisti, operatori
socio-sanitari addetti alla riabilitazione, educatori professionali, dirigenti
ed operatori scolastici;
- il comitato delle Famiglie, composto da genitori di soggetti affetti da disturbo
dell’attenzione, iperattività e patologie correlate.
Art. 22
Il Presidente
Il presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che
impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente
con gli stessi poteri.
Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e cura
l’ordinato svolgimento dei lavori.
Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo
curandone la custodia presso la sede dell’associazione.
Art. 23
Il Segretario
L’associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina
le attività associative ed inoltre:
a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea;
b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
d) è responsabile della corrispondenza dell’Associazione
e) provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali
e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate
ed alle spese e degli inventari dei beni dell’associazione;
f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli
dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
Art. 24
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall’assemblea e dura in carica
due anni. E’ composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, scelti tra
i soci non eletti al consiglio direttivo, la cui funzione è controllare la correttezza
della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una
relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.
Esso elegge nel suo interno un presidente.
Il collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del
consiglio direttivo senza diritto di voto.
Titolo V
Il bilancio
Art. 25
Bilancio consuntivo e preventivo
Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati
presso la sede sociale dell’associazione almeno 15 giorni prima dell’assemblea
che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per
la loro approvazione nei termini previsti dall’art. 15 del presente statuto.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate
a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura
Titolo VI
Norme finali
e transitorie
Art. 26
Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno
essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del
consiglio direttivo.
Art. 27
Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione ed i soci nonché
tra i soci medesimi, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio formato
da tre arbitri, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura,
salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni
di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
di Gorizia. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’Associazione.
Art. 28
Scioglimento
L’associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di
cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..
In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione i beni,
dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 29
Rinvio
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme
di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico
italiano.
Art. 30
Abrogazione precedente statuto
Il presente statuto sostituisce il precedente statuto del 22 gennaio 2004 e
entra in vigore dall’approvazione dell’assemblea dei soci, oggi 01 novembre 2004.
Monfalcone 01 novembre 2004
Il presidente dell’Assemblea Il segretario dell’Assemblea
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