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1. Su iniziativa di Menotti Erica, Liguori Manuela, Vernacotola Silvia e Pansini
Marianna è costituita l’Associazione Italiana per i Disturbi dell’Attenzione,
Iperattività e Patologie Correlate Regione Lazio, organizzazione non lucrativa
di utilità sociale, in breve denominabile «A.I.D.A.I. Onlus Regione Lazio».
2. La suddetta Associazione è affiliata all'<<A.I.D.A.I. Onlus>> Associazione
Italiana per i disturbi dell’Attenzione e Iperattività che opera sull’intero territorio
nazionale e ha sede a Copparo (Ferrara) in via Bolognesi, 35.
1. L’Associazione ha sede a Roma in Via Guglielmo Ciamarra n. 18.
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale, di istruzione e ricerca scientifica nel campo dei disturbi
dell’attenzione, iperattività e patologie correlate. In particolare, l’Associazione
ha come scopi:
fornire prestazioni socio-sanitarie e dare informazioni di carattere scientifico
a genitori, insegnanti e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell’attenzione,
iperattività e patologie correlate;
mantenere contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università
e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
promuovere studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’attenzione, iperattività
e patologie correlate;
favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che
operano in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori;
eseguire direttamente indagini, studi e ricerche; organizzare congressi
ed incontri di formazione e cultura in collaborazione con enti locali e statali,
Aziende A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati.
effettuare formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione
e iperattività ed alle modalità di intervento più efficaci in ambito scolastico,
in relazione ad essi.
2. L'Associazione può istituire delegazioni provinciali o circoscritte territorialmente
per il perseguimento dello scopo sociale.
3. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per
natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. L’Associazione può emettere «titoli di solidarietà».
1. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dal contributo
versato dai soci fondatori.
2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che
pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da
parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
3. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti
entrate:
dei versamenti dei soci fondatori e di tutti gli altri soci che aderiscono all’Associazione;
degli introiti derivanti dalla sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo
da effettuare all’atto dell’iscrizione da parte di chi intende aderire all’Associazione.
L'intero ammontare delle quote raccolte verrà destinato alla copertura delle spese
annualmente sostenute dall'A.I.D.A.I. onlus nazionale a motivo del fatto che dette
spese riguardano:
a) i collegamenti tra le sedi regionali e tra quest'ultime e la sede nazionale
(comunicazioni di varia natura, newsletter...);
b) il coordinamento tra le attività svolte dalle sedi regionali;
c) quelle inerenti alla gestione dell'intera rete associativa nazionale (elaborazione
e tenuta del sito internet istituzionale...).
Al termine dell'esercizio annuale l'A.I.D.A.I. onlus nazionale, in base all'analisi
delle risultanze di bilancio, provvederà ad attribuire una somma in denaro la
cui entità dipenderà dalle suddette risultanze e dal numero di iscritti presente
in ciascuna regione. Qualora tale contributo venisse attribuito all’ A.I.D.A.I.
onlus Regione Lazio, l’intero ammontare dello stesso confluirà nel patrimonio
dell'associazione regionale contribuendo allo svolgimento delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti
all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto
salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto.
In nessun caso, e quindi nemmeno nell'ipotesi di scioglimento della Associazione,
né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione,
può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione
a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non
crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione
a titolo particolare né per successione a titolo universale.
1. Sono aderenti dell’Associazione:
I fondatori;
I soci dell’Associazione
I benemeriti dell’Associazione.
2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo. Ai soci dell’Associazione viene chiesto annualmente
il versamento della quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. L’adesione all’Associazione attribuisce all’associato maggiore di età il
diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti oltre che per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
4. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario
fondo di dotazione dell’Associazione stessa.
5. Sono soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso
della sua esistenza. Possono essere soci le persone appartenenti alle suddette
categorie:
Psicologi e medici specialistici;
Insegnanti, psico-pedagogisti, educatori professionali, operatori socio-sanitari
addetti alla riabilitazione e altri operatori scolastici;
Genitori di bambini, nonchè di adulti, portatori di disturbi dell’attenzione,
iperattività e patologie correlate;
Persone giuridiche.
6. Sono benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo
di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
7. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio
Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione
si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione
entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di
accoglimento della domanda entro il termine predetto essa s’intende respinta.
In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare
la motivazione di detto diniego.
9. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la
sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa. Tale
recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale
il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne
escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto da
trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. Tale
provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata
deliberata.
1. Sono organi dell’Associazione:
Il Presidente;
Il Consiglio Direttivo;
L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
Il Comitato Scientifico, composto da psicologi e medici specialistici, che svolge
funzioni consultive collaborando con il Consiglio Direttivo nella determinazione
delle iniziative finalizaate al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Il Comitato della scuola composto da insegnanti, psico-pedagogisti, operatori
socio-sanitari addetti alla riabilitazione, educatori professionali, dirigenti
ed operatori scolastici. Detto comitato ha funzioni consultive collaborando con
il Consiglio Direttivo nella determinazione delle iniziative finalizzate al raggiungimento
degli scopi dell’Associazione.
Il Comitato delle Famiglie composto da adulti o da genitori di minori con disturbo
dell’attenzione, iperattività e patologie correlate. Detto Comitato ha funzioni
consultive collaborando con il Consiglio Direttivo nella determinazione delle
iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con
il pagamento della quota annuale.
2. L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza
di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con
la maggioranza assoluta dei voti esclusi i casi previsti al n. 4 del presente
art. 7 lettere d) ed e)
3. L’Assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza
assoluta dei voti esclusi i casi previsti al n. 4 del presente art. 7 lettere
d) ed e)
4. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30
ottobre). Essa inoltre:
a) Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione,
b) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
c) Delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione
stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
d) Delibera sulle modifiche al presente statuto;
e) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione
del suo patrimonio.
5. Le deliberazioni aventi ad oggetto gli argomenti indicati alle lettere d)
ed e) del presente art. 7 n. 4, cioè le modificazioni dello statuto, lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere approvate,
anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti
gli associati.
6. L’Assemblea inoltre, durante la convocazione di ottobre, provvede al rinnovo
del Consiglio Direttivo (negli anni che terminano con cifra pari) e del Collegio
dei Revisori dei Conti (negli anni che terminano con cifra dispari).
7. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno
o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti ovvero da almeno la
metà dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori.
8. La convocazione dell’Assemblea degli aderenti viene comunicata a mezzo di
lettera, di telefax ovvero di posta elettronica almeno 15 giorni prima dalla data
dell’Assemblea stessa.
9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua
assenza, dal vice Presidente, o dal Consigliere più anziano.
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri
la cui scelta spetta all'Assemblea. Di preferenza la scelta deve favorire la rappresentazione,
in Consiglio, dei tre Comitati dell'Associazione. Detti membri, una volta eletti,
scelgono il Presidente e il vice Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea degli aderenti, ha una durata
di 2 anni.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal vice Presidente.
Le modalità di convocazione avvengono tramite lettera, telefax o posta elettronica.
4. Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ogni decisione del Consiglio Direttivo
è deliberata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
5. Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all’efficienza
dell’Associazione:
Esamina i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione
finanziaria;
Delibera i regolamenti interni da far approvare all’Assemblea;
Approva le domande di ammissione;
6. Qualora un consigliere desideri essere sostituito, il Consiglio Direttivo
provvederà alla sua sostituzione in base alle votazioni espresse dall’Assemblea
e, preferibilmente, scegliendo il candidato nell'ambito del medesimo Comitato
di provenienza del dimissionario.
7. Un consigliere può essere estromesso dal suo incarico qualora commetta gravi
inadempienze e il Consiglio Direttivo, dopo valutazione delle stesse, deliberi,
con la maggioranza assoluta dei voti, la sua espulsione.
8. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto.
1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione
stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo,
il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei
al Consiglio stesso e ad estranei dell'Associazione.
2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce
circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In casi
eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria
amministrazione ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo
per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura
l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne
promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione
dell’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene
i Libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli aderenti
all’Associazione.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri.
2. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme
dettate nel presente statuto in tema di Consiglio Direttivo.
4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori
dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare
tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, fornendo pareri
in relazione ai bilanci.
1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per
l’esame del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato
per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presse la sede dell’Associazione nei
15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione,
a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.
1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante
la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima unitaria struttura.
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo
di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus) o aventi fini pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione
del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa
al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità
e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro
sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo
per la nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di .
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far
riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile
e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.
F.TO: ERICA MENOTTI
F.TO: MANUELA LIGUORI
F.TO: SILVIA VERNACOTOLA
F.TO: MARIANNA PANSINI
F.TO: RANIERO VARZI - NOTAIO
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