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In ricordo del dottor
Franco Gallucci
22/11/1955 - 06/05/2000
Il Libro









STATUTO A.I.D.A.I. - Lazio onlus



 Articolo 1: Costituzione 
 1. Su iniziativa di   Menotti Erica, Liguori Manuela, Vernacotola Silvia e Pansini Marianna è costituita l’Associazione Italiana per i Disturbi dell’Attenzione,      Iperattività e Patologie Correlate Regione Lazio, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile «A.I.D.A.I. Onlus Regione Lazio».

 2. La suddetta Associazione è affiliata all'<<A.I.D.A.I. Onlus>> Associazione Italiana per i disturbi dell’Attenzione e Iperattività che opera sull’intero territorio nazionale e ha sede a Copparo (Ferrara) in via Bolognesi, 35.


 Articolo 2: Sede
 1. L’Associazione ha sede a Roma in Via Guglielmo Ciamarra n. 18.


 Articolo 3: Oggetto e scopo
 1.  L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di istruzione e ricerca scientifica nel campo dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate. In particolare, l’Associazione ha come scopi: 
fornire prestazioni socio-sanitarie e dare informazioni di carattere scientifico a genitori, insegnanti e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate; 
mantenere contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione; 
promuovere studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate; 
favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori;
eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;        ­organizzare congressi ed incontri di formazione e cultura in collaborazione con enti locali e statali, Aziende A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati. 
effettuare formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione e iperattività ed alle modalità di intervento più efficaci in ambito scolastico, in relazione ad essi.

 2. L'Associazione può istituire delegazioni provinciali o circoscritte territorialmente per il perseguimento dello scopo sociale.

 3. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 4. L’Associazione può emettere «titoli di solidarietà».


 Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell’Associazione
 1. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dal contributo versato dai soci fondatori.

 2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

 3.  Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate: 
dei versamenti dei soci fondatori e di tutti gli altri soci che aderiscono all’Associazione; 
degli introiti derivanti dalla sua attività.

 4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuare all’atto dell’iscrizione da parte di chi intende aderire all’Associazione. L'intero ammontare delle quote raccolte verrà destinato alla copertura delle spese annualmente sostenute dall'A.I.D.A.I. onlus nazionale a motivo del fatto che dette spese riguardano:
 a) i collegamenti tra le sedi regionali e tra quest'ultime e la sede nazionale (comunicazioni di varia natura, newsletter...);
 b) il coordinamento tra le attività svolte dalle sedi regionali;
 c) quelle inerenti alla gestione dell'intera rete associativa nazionale (elaborazione e tenuta del sito internet istituzionale...).
Al termine dell'esercizio annuale l'A.I.D.A.I. onlus nazionale, in base all'analisi delle risultanze di bilancio, provvederà ad attribuire una somma in denaro la cui entità dipenderà dalle suddette risultanze e dal numero di iscritti presente in ciascuna regione. Qualora tale contributo venisse attribuito all’ A.I.D.A.I. onlus Regione Lazio, l’intero ammontare dello stesso confluirà nel patrimonio dell'associazione regionale contribuendo allo svolgimento delle attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 5. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

 6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno nell'ipotesi di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

 7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.


 Articolo 5: Fondatori, soci e benemeriti dell’Associazione
 1. Sono aderenti dell’Associazione: 
I fondatori; 
I soci dell’Associazione 
I benemeriti dell’Associazione.

 2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ai soci dell’Associazione viene chiesto annualmente il versamento della quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

 3. L’adesione all’Associazione attribuisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti oltre che per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 4. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.

 5. Sono soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza. Possono essere soci le persone appartenenti alle suddette categorie: 
Psicologi e medici specialistici; 
Insegnanti, psico-pedagogisti, educatori professionali, operatori socio-sanitari addetti alla riabilitazione e altri operatori scolastici; 
Genitori di bambini, nonchè di adulti, portatori di disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate; 
Persone giuridiche.

 6. Sono benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

 7. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

 8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto essa  s’intende respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

 9. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

 10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione  del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto da trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. Tale provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.


 Articolo 6 Organi dell’Associazione
 1. Sono organi dell’Associazione: 
Il Presidente; 
Il Consiglio Direttivo; 
L'Assemblea degli aderenti all'Associazione; 
Il Comitato Scientifico, composto da psicologi e medici specialistici, che svolge funzioni consultive collaborando con il Consiglio Direttivo nella determinazione delle iniziative finalizaate al raggiungimento degli scopi       dell’Associazione. 
Il Comitato della scuola composto da insegnanti, psico-pedagogisti, operatori socio-sanitari addetti alla riabilitazione, educatori professionali, dirigenti ed operatori scolastici. Detto comitato ha funzioni consultive collaborando con il Consiglio Direttivo nella determinazione delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. 
Il Comitato delle Famiglie composto da adulti o da genitori di minori con disturbo dell’attenzione, iperattività e patologie correlate. Detto Comitato ha funzioni consultive collaborando con il Consiglio Direttivo nella determinazione delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; 
Il Collegio dei Revisori dei Conti.


 Articolo 7: Assemblea
 1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento della quota annuale.

 2. L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti esclusi i casi previsti al n. 4 del presente art. 7 lettere d) ed e)

 3. L’Assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza assoluta dei voti esclusi i casi previsti al n. 4 del presente art. 7 lettere d) ed e)

 4. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre: 
a) Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, 
b) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; 
c) Delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; 
d) Delibera sulle modifiche al presente statuto; 
e) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

 5. Le deliberazioni aventi ad oggetto gli argomenti indicati alle lettere d) ed e) del presente art. 7 n. 4, cioè le modificazioni dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli associati.

 6. L’Assemblea inoltre, durante la convocazione di ottobre, provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo (negli anni che terminano con cifra pari) e del Collegio dei Revisori dei Conti (negli anni che terminano con cifra dispari).

 7. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti ovvero da almeno la metà dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori.

 8. La convocazione dell’Assemblea degli aderenti viene comunicata a mezzo di lettera, di telefax ovvero di posta elettronica almeno 15 giorni prima dalla data dell’Assemblea stessa.

 9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente, o dal Consigliere più anziano.


 Articolo 8: Il Consiglio Direttivo
 1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri la cui scelta spetta all'Assemblea. Di preferenza la scelta deve favorire la rappresentazione, in Consiglio, dei tre Comitati dell'Associazione. Detti membri, una volta eletti, scelgono il Presidente e il vice Presidente.

 2. Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea degli aderenti, ha una durata di 2 anni.

 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal vice Presidente. Le modalità di convocazione avvengono tramite lettera, telefax o posta elettronica.

 4. Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

 5. Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all’efficienza dell’Associazione: 
Esamina i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione finanziaria; 
Delibera i regolamenti interni da far approvare all’Assemblea; 
Approva le domande di ammissione;

 6. Qualora un consigliere desideri essere sostituito, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione in base alle votazioni espresse dall’Assemblea e, preferibilmente, scegliendo il candidato nell'ambito del medesimo Comitato di provenienza del dimissionario.

 7. Un consigliere può essere estromesso dal suo incarico qualora commetta  gravi inadempienze e il Consiglio Direttivo, dopo valutazione delle stesse, deliberi, con la  maggioranza assoluta dei voti, la sua espulsione.

 8. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto.


 Articolo 9: Il Presidente
 1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso e ad estranei dell'Associazione.

 2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

 3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la  riforma ove se ne presenti la necessità.

 4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione dell’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.


 Articolo 10: Libri dell’Associazione
 1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i Libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli aderenti all’Associazione.


 Articolo 11: Il Collegio dei Revisori dei Conti.
 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri.

 2. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

 3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto in tema di Consiglio Direttivo.

 4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, fornendo pareri in relazione ai bilanci.  


Articolo 12: Bilancio consuntivo e preventivo
 1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

 2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l’esame del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

 3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

 4. I bilanci debbono restare depositati presse la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.


 Articolo 13: Avanzi di gestione
 1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

 2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.  


Articolo 14: Scioglimento
 1. In caso di suo scioglimento, per  qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o aventi fini pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


 Articolo 15: Clausola compromissoria
 1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo per la nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di      .


 Articolo 16: Legge Applicabile
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.


F.TO: ERICA MENOTTI

F.TO: MANUELA LIGUORI

F.TO: SILVIA VERNACOTOLA

F.TO: MARIANNA PANSINI

F.TO: RANIERO VARZI - NOTAIO