AIDAI

Sezioni Regionali Congressi Rivista Forum News

In ricordo del dottor
Franco Gallucci
22/11/1955 - 06/05/2000
Il Libro









STATUTO A.I.D.A.I. - Marche



Art. 1 - La Costituzione
In data 22/03/2005, ore 18, presso la sede del Convitto Nazionale di Macerata, sita in piazza Marconi 3, si sono riuniti, per costituire l'Associazione A.I.D.A.I. - Sezione Marche, in seguito, denominata in breve A.I.D.A.I Marche, ovvero Associazione, i Signori:                                                                                         
1)
2)
3)
4)
5)                                                                                                                                               
L’Associazione che si occupa del Disturbo dell’Attenzione, Iperattività e delle patologie correlate, non ha scopo di lucro, è apartitica nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.
Gli associati sono tenuti, accettando le norme del presente statuto, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che nelle relazioni esterne.
L’Associazione potrà aderire  quale Socio / Associato ad altri Enti, anche di diritto pubblico, Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi o scopi  educativo-scolastici e/o di utilità sociale ed essere parte di strutture, organizzazioni pubbliche o private che si occupano di integrazione scolastica di soggetti diversamente abili.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione ha sede presso i  locali del Convitto Nazionale Giacomo Leopardi di  Macerata, piazza Marconi n. 3.

Art. 2 - L’Oggetto e  gli Scopi
L’Associazione, in armonia con le convenzioni internazionali e con la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi costituzionali, dei codici deontologici della categoria professionale di appartenenza di ciascun socio, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore degli associati o di terzi che si estrinsecano attraverso:
la promozione di studi e ricerche, nonché la diffusione delle conoscenze, anche a mezzo di congressi e/o incontri di formazione, nel campo del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività -denominato in seguito, in breve,  Disturbo- e delle patologie correlate;
la promozione, nei settori clinico e scolastico, di approcci e metodologie atti ad affrontare il disagio che il Disturbo e le patologie correlate creano ai soggetti portatori e alle loro famiglie;
la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale di medici, psicologi, terapisti, educatori ed insegnanti nel campo del Disturbo e patologie correlate;
la promozione di iniziative e la realizzazione di attività concrete atte a favorire l’integrazione scolastica e sociale di soggetti con Disturbo e patologie correlate.

Art. 3 - Le Attività e  gli Strumenti
L’Associazione, in particolare, favorisce, cura e promuove:
le attività atte a fornire informazioni di carattere scientifico a genitori, insegnanti e adulti coinvolti nel problema del Disturbo e delle patologie correlate;
il mantenimento di contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
gli studi e le ricerche nel settore del Disturbo e patologie correlate;
la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano nel settore di competenza dell’Associazione ai fini della ricerca e della formazione degli operatori;
la formazione del personale della scuola e non riguardo al Disturbo e alle patologie correlate, nonché alle modalità di intervento in ambito scolastico e non;
lo svolgimento di altre  attività, anche diagnostiche, che afferiscano agli scopi dell’Associazione, che - all’uopo - si può servire anche delle prestazioni remunerate di professionisti esterni, specializzati a trattare specificamente il disturbo di Attenzione/Iperattività e patologie correlate.

Art. 4 -  Gratuità delle prestazioni
Tutte le attività e le iniziative previste nell’ articolo precedente sono svolte, nel rispetto delle finalità dell’Associazione che nasce con ragioni e obiettivi  finalizzati  esclusivamente  alla promozione sociale e all’aiuto che si vuole prestare alle famiglie e  alle scuole  che vedono la presenza di soggetti portatori del Disturbo e delle patologie correlate,  in regime di  assoluta gratuità.

Art. 5-  I Soci
L’ A.I.D.A.I. - Marche riconosce cinque categorie di soci:
1)  soci fondatori;
2)  soci ordinari;
3)  soci sostenitori;
4)  soci onorari;
5)  soci- persone giuridiche;
Sono soci fondatori dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto il presente statuto e il relativo atto di costituzione.
Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori coloro che forniscono un sostegno economico alle attività dell’Associazione, il cui Consiglio Direttivo  dovrà deliberare, di volta in volta, in merito al riconoscimento o meno di socio sostenitore e all’accettazione o meno di detto sostegno economico.
Sono soci onorari coloro che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, abbiano particolari benemerenze in campo scientifico, accademico e professionale in relazione all’oggetto associativo.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata.
Il numero dei soci, per ciascuna categoria, è illimitato.
I soci, compreso i rappresentanti delle persone giuridiche, devono essere maggiorenni. Hanno diritto di voto, senza regime preferenziale per categoria di appartenenza, finalizzato all’approvazione, modificazione dello Statuto e dei regolamenti, alla la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, di tutti i servizi della quale possono usufruire per conoscerne le attività e i programmi e per consultarne, previa richiesta al Presidente, gli atti e i registri.
I soci partecipano alla gestione dell’Associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’elezione delle cariche associative; hanno il dovere di rispettare le norme dello Statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I soci ( fatta eccezione per quelli onorari) devono versare annualmente la quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
Lo status di socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine, di regola, di 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Nella domanda di ammissione, l’aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.

Art. 6 -  I  Referenti provinciali
Il Consiglio Direttivo autonomamente o su richiesta di un socio, può nominare dei referenti a livello provinciale. Il livello provinciale deve configurarsi come un’articolazione dell’ Associazione regionale, e non come un’associazione autonoma riconosciuta e registrata. L’aspirante referente provinciale deve effettuare un periodo di tirocinio di un anno nelle attività regionali già attivate, in collaborazione con i responsabili regionali. La materia del presente articolo dovrà essere disciplinata dal Regolamento interno.

Art. 7 -  Il Contributo
Il contributo associativo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo nell’ultimo trimestre dell’anno precedente. Se non interviene nessuna decisione l’ammontare del contributo rimane invariato. Per il primo anno di attività è fissato in euro 25/00.

Art. 8 - La Cessazione dello status di socio
I soci cessano di partecipare all’Associazione:
per dimissioni volontarie;
per mancato versamento del contributo associativo;
per decesso;
per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
per persistente violazione degli obblighi statutari.
L’esclusione da associato è deliberata dal Collegio dei Garanti,  a maggioranza dei presenti.
Il socio che non intenda essere più iscritto all’ Associazione deve comunicarlo al Consiglio Direttivo della propria sede di appartenenza,  a mezzo lettera raccomandata a.R.
Chi perde, per qualsiasi motivo, la qualifica di socio non ha diritto alcuno sul patrimonio e sui fondi .

Art. 9 -  Il Patrimonio e le Entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
dai beni immobili e mobili che diverranno di sua proprietà;
dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
dalle eventuali erogazioni, donazioni, e dai lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dai contributi ordinari annuali  dei soci:
dagli altri  contributi  dei soci per le spese straordinarie dell’Associazione;
dai contributi dei privati;
dai contributi dello Stato e degli Enti pubblici;
dalle donazioni e dai lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
dai rimborsi derivanti da convenzioni e contratti;
dalle rendite di beni mobili o immobili;
dagli incassi effettuati per attività  commerciali e produttive marginali;
dai contribuiti e dalle quote di iscrizione in occasione di convegni e di attività di formazione organizzate dall’Associazione;
dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
da ogni altro provento, pubblico e privato, pervenuto a qualsiasi titolo. In questo caso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad accertarne la provenienza e deliberare in merito all’accettazione o alla non accettazione.
Ogni operazione finanziaria deve portare la firma di uno dei Consiglieri, ovvero del Tesoriere se nominato, unitamente a quella  del Presidente.
I fondi sono depositati presso un Istituto di Credito e/o presso Le Poste Italiane scelti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 -  Gli Organi sociali
Gli Organi sociali dell’Associazione sono:
 l’Assemblea dei soci;
 Il Consiglio Direttivo;
 il Presidente .
E’ prevista anche la figura di Presidente onorario nella persona del Rettore pro-tempore del Convitto Nazionale Giacomo Leopardi di Macerata,  finché la stessa istituzione educativa offre ospitalità,  strutture e risorse all’Associazione.
L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire il solo rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

1. L’Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo ovvero di un terzo dei soci: in tali casi l’Assemblea deve essere convocata e tenuta entro 40 (quaranta) giorni dalla richiesta.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
 approvare il programma e il bilancio di previsione;
 approvare la relazione delle attività dell’Associazione e il  bilancio consuntivo;
esaminare e deliberare sulle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
fissare l’ammontare del contributo ordinario annuo  o di altri contributi a carico dei soci, quale forma di partecipazione alla vita dell’Associazione, senza che per questo si instauri un rapporto di partecipazione patrimoniale;
deliberare sulle operazioni finanziarie e sui contratti di importo superiore a 20,000 / 00 (ventimila) euro;
 ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo, per motivi di urgenza.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione e per la deliberazione sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
L’avviso di convocazione avviene con lettera, fax o e-mail ed é inviato individualmente ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l’adunanza; esso deve contenere le indicazioni precise della data, dell’ora e del luogo dell’Assemblea tanto in prima quanto in seconda convocazione e degli argomenti da trattare posti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione.
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza (la metà più uno) dei presenti. Le  deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, sono adottate dall’Assemblea straordinaria  con le maggioranze di cui all’art.12.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega di altro socio.
Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere o allegare nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
Non sono ammessi a partecipare all’Assemblea i soci che almeno 10 (dieci) giorni prima da quello fissato per l’adunanza  non risultino in regola con il pagamento del contributo ordinario annuale.

2.  Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da cinque membri provenienti, di regola ma non obbligatoriamente, dall’ ambito scolastico, in numero di due e dall'ambito clinico, in numero di tre. Detti membri scelgono nel proprio ambito  il Presidente, il Vicepresidente e le altre cariche sociali. Il Segretario e il Tesoriere possono essere scelti al di fuori del Consiglio Direttivo. In questa ipotesi il Segretario e/o il Tesoriere assistono al Consiglio Direttivo  con voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei soci,  indipendentemente dalla categoria di appartenenza,  e dura in carica  tre anni. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai  soci fondatori firmatari del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è convocato, a mezzo lettera,  o fax,  oppure e-mail, dal Presidente, almeno 5 (cinque)  giorni prima della data della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri e ogni decisione del Consiglio stesso è deliberata se ottiene la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all’efficienza dell’Associazione. In particolare:
propone annualmente i bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti da Tesoriere, nonché la relazione della gestione finanziaria , anch’essa predisposta dal Tesoriere, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
predispone i regolamenti interni  da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
approva le domande di ammissione;
compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente o indirettamente opportuno o soltanto utile, al raggiungimento dello scopo associativo.
Il Consiglio Direttivo può funzionare anche con la sola presenza in carica di 3  (tre)  soli  membri; deve, però, ricostituirsi nel numero di  5 (cinque) , nella prima riunione utile dell’Assemblea dei soci.
Qualsiasi consigliere può essere estromesso dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze e il Collegio dei Garanti deliberi la sua estromissione. Se le gravi inadempienze sono reiterate, lo stesso Collegio può decidere per  espulsione.

3.  Il Presidente  è eletto nell’ambito del Consiglio direttivo.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
è autorizzato a firmare contratti di collaborazione con terzi esterni all’Associazione; è autorizzato, altresì,
ad eseguire incassi, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti pubblici e da Privati, salvo in quest’ultimo caso procedere secondo quanto indicato nell’art.8,  rilasciandone liberatorie quietanze;
ha facoltà di nominare avvocati  nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
assume, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ad esso sottoporli a voto di ratifica, nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento, di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11-  Il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario dell’Associazione provvede alla redazione, all’aggiornamento e alla cura dell’Albo dei soci depositato presso la sede dell’Associazione e liberamente consultabile, a richiesta, da ogni singolo aderente.
Inoltre:
si occupa delle comunicazioni in arrivo e in partenza;
provvede alla registrazione, su apposito supporto cartaceo e/o digitale, dell’iscrizione dei nuovi associati;
redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, firmandoli unitamente al Presidente.
se non fa parte organicamente del Consiglio Direttivo, vi assiste con il voto consultivo.
Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo e presenta allo stesso, ogni quadrimestre, la situazione aggiornata di cassa;
é responsabile della gestione delle somme appartenenti all’Associazione da lui riscosse o affidategli, versa le somme incassate presso l’Istituto di Credito e/o L’Ufficio Postale  scelti dal Consiglio Direttivo,  ritira le somme ed effettua i pagamenti, previo mandato firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Preleva le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con firma congiunta del Presidente;
tiene in regola i registri e i documenti contabili, compreso il registro dell’inventario dei beni associativi di cui è responsabile
se non fa parte organicamente del Consiglio Direttivo, vi assiste con il voto consultivo.


Art. 12 -  L’Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per l’esame del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione le attività istituzionali e quelle ad esse connesse. E’ vietata la distribuzione fra i soci, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

Art. 13 -  Le Modifiche allo Statuto
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre/quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tale procedura vale per le prime due convocazioni;  a partire dalla terza, se le prime due convocazioni sono andate deserte per mancato raggiungimento del quorum dei tre/quarti, si procede in via ordinaria.

Art. 14 - Lo scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre/quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tale procedura vale per le prime due convocazioni;  a partire dalla terza, se le prime due convocazioni sono andate deserte per mancato raggiungimento del quorum dei tre/quarti, si procede in via ordinaria. I beni che residuano dopo le procedure di liquidazione sono devoluti per fini di utilità sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 15 - Collegio dei Garanti
L’Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi, di cui uno facente parte del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Giacomo Leopardi di Macerata e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.  Il Collegio ha il compito di esaminare qualsiasi controversia che dovesse nascere tra gli aderenti, tra questi e gli Organi sociali e le altre figure dell’Associazione, tra gli stessi organi sociali e tra i membri degli organi e gli organi stessi.
Il Collegio dei Garanti giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 16 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.