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Art. 1 – Costituzione
In data 29 aprile 2005 presso la futura sede sociale della costituenda Associazione
sita in Torino, via Fratelli Calandra, n.16/2 si sono riuniti i sig.ri:
- Ombretta Veneziani nata a Torino il 16/04/1971 residente a Torino in via Pallanza,
25 bis CF: VNZMART71D56L219M
- Sonia Scarponi nata a Torino il 30/09/1974 residente a Rivalta Torinese (To)
in via San Lazzaro, 16 CF: SCRSNO74P70L219O
- Floriana Princi nata a Torino il 6/12/1963 residente a Albugnano (At) , Vill.
Belsito 11 CF: PRNFRN63S56L219Y
per costituire l’ Associazione Italiana per i Disturbi dell’Attenzione, Iperattività
e Patologie Correlate – Sezione Piemonte, di seguito in breve denominata A.I.D.A.I.
– Piemonte.
L’associazione è senza scopo di lucro, apartitica e apolitica nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne
con gli altri associati sia con i terzi nell’accettazione delle norme del presente
statuto.
L’Associazione potrà partecipare quale socio/Associato ad altri enti Circoli
e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti che perseguono
scopi di utilità sociale.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà,
trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine
associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
La durata dell’associazione è illimitata.
L’associazione ha sede in Torino, via Fratelli Calandra, n.16/2.
Art. 2 – Oggetto e scopi
1. L’associazione, in armonia con le convenzioni internazionali e la normativa
comunitaria, nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale, dei codici
deontologici di ciascuna categoria professionale di appartenenza di ciascun socio,
persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore degli associati o
di terzi che si estrinsecano attraverso:
· la promozione di studi, ricerche e la diffusione delle conoscenze nel campo
dei Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività e patologie correlate;
· la promozione, nei settori clinico e scolastico, di approcci e metodologie
atti ad alleviare il disagio dei soggetti con Disturbo da Deficit di Attenzione
ed Iperattività e patologie correlate e delle loro famiglie;
· la promozione della formazione nonché dell’aggiornamento professionale di medici,
psicologi, terapisti, educatori ed insegnanti nel campo dei Disturbi da Deficit
di Attenzione ed Iperattività e patologie correlate;
· la promozione di iniziative atte a favorire l’integrazione scolastica e sociale
di soggetti con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività e patologie correlate.
Art. 3 – Attività e strumenti
In particolare, l’associazione favorirà, curerà, promuoverà:
v attività atte a fornire informazioni di carattere scientifico a genitori, insegnanti
e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie
correlate;
v il mantenimento di contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università
e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
v studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie
correlate;
v la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano
in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori;
v l’esecuzione in forma diretta e/o indiretta di indagini, studi e ricerche;
v l’ organizzazione di congressi e/o incontri di formazione e cultura in collaborazione
con enti locali e statali, A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati;
v la formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione
e iperattività (e disturbi correlati) ed alle modalità di intervento più efficaci
in ambito scolastico, in relazione ad essi;
v lo svolgimento di qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente,
afferisca agli scopi di cui al presente articolo;
Art. 4 - Soci dell’associazione
1. L’A.I.D.A.I. – Piemonte riconosce quattro categorie di soci:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci sostenitori;
d) soci onorari.
2. Sono soci fondatori dell’associazione coloro che hanno sottoscritto il presente
atto di costituzione e il presente statuto.
3. Possono essere soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda
viene accolta dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari possono essere medici
specialisti in Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria, Psicologi,
addetti alla riabilitazione socio-sanitaria Pedagogisti con formazione clinica
che possono essere inclusi in un Comitato Clinico. Inoltre, possono essere soci
ordinari Pedagogisti, insegnanti e altri operatori scolastici che possono essere
inclusi in un Comitato Scolastico. Ogni socio ordinario può appartenere ad un
solo comitato.
4. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di soci sostenitori,
che forniscono un sostegno economico alle attività dell’associazione, nonché nominare
soci onorari ricercatori, clinici, o altri esperti nel DDAI a livello nazionale
e internazionali che abbiano particolari benemerenze in campo scientifico,accademico
e professionale afferenti l’oggetto associativo.
5. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche,
nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione
interessata.
6. Il numero dei soci, per ciascuna categoria, è illimitato.
7. Gli associati maggiori d’età hanno diritto di voto, senza regime preferenziale
per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti
e le nomina degli organi direttivi dell’associazione e possono rivestire cariche
associative; usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto
di conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare
gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri
dell'associazione.
8. Gli associati partecipano alla vita associativa nel rispetto dei principi
di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, perseguendo
gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita; concorrono
alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche associative
o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative; hanno il
dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento
conforme alle finalità dell’associazione; devono svolgere le attività preventivamente
concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma; devono versare
annualmente la quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
9. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza
riserve lo Statuto dell’associazione.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve
provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro
ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro
il termine predetto essa s’intende accolta.
10. Il Consiglio Direttivo autonomamente o su richiesta di un socio, può nominare
dei referenti a livello provinciale. Il livello provinciale deve configurarsi
come un’articolazione dell’Associazione regionale, e non come un’Associazione
autonoma riconosciuta e registrata. L’aspirante referente provinciale deve effettuare
un periodo di tirocinio di un anno nelle attività regionali già attivate, in collaborazione
con i responsabili regionali.
Art.5 - Contributo
1. Il contributo associativo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo nell’ultimo
trimestre dell’anno precedente, per il primo anno di attività verrà determinato
nella prima riunione del Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Cessazione dello status di socio
1. I soci cessano di partecipare all’organizzazione:
v per dimissione volontarie: tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo
mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della
volontà di recesso;
v per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
v per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
v per decesso;
v per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
v per persistente violazione degli obblighi statuari.
2. L’esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza
dei presenti.
3. L’associato che non intenda essere più iscritto all’Associazione deve dare
comunicazione, con lettera raccomandata a.r., al Consiglio Direttivo presso la
propria sede di appartenenza, restando tenuto al pagamento del contributo per
l’anno in corso.
5. Chi perde per qualsiasi motivo la qualifica di associato non ha diritto alcuno
sul patrimonio dell’A.I.D.A.I. - Piemonte.
6. L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’
ammesso ricorso all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento
nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 7 - Patrimonio - Entrate
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
v da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
v eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei bilanci passati;
v da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;
2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
v contributi degli aderenti per le spese dell’associazione;
v contributi di privati;
v contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
v contributi di organismi internazionali;
v donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
v rimborsi derivanti da convenzioni;
v rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
v entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
v fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerta di beni di modico valore;
3. Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non
esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente
e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo,
secondo la deliberazione specifica).
5. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio
Direttivo.
Art. 8 - Organi Sociali dell’organizzazione:
1. Organi dell’associazione sono:
. l’Assemblea dei soci;
. il Consiglio Direttivo;
. il Presidente;
. Il Segretario;
. Il Tesoriere.
Art . 9 - Assemblea dei soci
1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci all’associazione;
2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta
dal Presidente dell’associazione.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione
del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile e comunque ogni qualvolta
si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del
Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l’avviso di convocazione
deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea
deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
v l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
v l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio
consuntivo) dell’anno precedente;
v l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio
Direttivo;
v eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
v approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio
Direttivo;
v ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio
Direttivo per motivi di urgenza;
v fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi
a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’associazione
senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
6. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte
di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
7. L’avviso di convocazione è inviato individualmente ai soci almeno 10 giorni
prima della data stabilita per l’adunanza con sia per lettera che per e-mail;
è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere le indicazioni precise
della data, dell’ora e del luogo dell’Assemblea tanto in prima quanto in seconda
convocazione e degli argomenti da trattare posti all’ordine del giorno. L’Assemblea,
in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative,
può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel
caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque
tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
8. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con
la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio
o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della
prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti.
9. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento
e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art.
16.
10. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega
di altro socio.
11. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro
delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per
tutti i soci.
12.Fermo restando quanto indicato al precedente punto 1. del presente articolo
, non sono ammessi a partecipare all’Assemblea gli associati che almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l’adunanza non risultino in regola con il pagamento
della quota annuale.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo dell’Associazione ed è composto
da tre membri (uno provenenti dal comitato scolastico, due dal comitato clinico),
ognuno dei quali ha la responsabilità di almeno un settore dell’Associazione:
a. coordinamento attività per la scuola;
b. coordinamento attività di aggiornamento clinico;
c. coordinamento attività editoriale.
Detti membri, una volta eletti, scelgono il Presidente, il vice Presidente, il
Segretario e il Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci ordinari, ha una
durata di 3 anni.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal vice Presidente. Le
modalità di convocazione avvengono tramite lettera, telefax o posta elettronica.
4. Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’associazione. Ogni decisione del Consiglio Direttivo
è deliberata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
5. Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all’efficienza
dell’associazione:
v Predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione
della gestione finanziaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
v predispone i regolamenti interni da far approvare all’Assemblea;
v approva le domande di ammissione;
v compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa
essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento
dello scopo associativo.
6. Qualora un consigliere desideri essere sostituito, il Consiglio Direttivo
provvederà alla sua sostituzione in base alle votazioni espresse dall’Assemblea
e, preferibilmente, scegliendo il candidato nell'ambito del medesimo Comitato
di provenienza del dimissionario.
7. Un consigliere può essere estromesso dal suo incarico qualora commetta gravi
inadempienze e il Consiglio Direttivo, dopo valutazione delle stesse, deliberi,
con la maggioranza assoluta dei voti, la sua espulsione.
Art. 11 - Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza
dei voti.
2. Il Presidente:
v ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti
di terzi e in giudizio;
v è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura
a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone
liberatorie quietanze;
v ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
v convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale
Comitato Esecutivo;
v in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono
svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione
della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici
uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento
del Presidente.
Art. 12 – Il Segretario
Il Segretario dell’Associazione provvede alla redazione, all’aggiornamento ed
alla cura dell’albo dei soci, il quale sarà tenuto presso la sede dell’Associazione
e liberamente consultabile, a richiesta, dai singoli soci.
Inoltre:
a) si occupa delle comunicazioni dell’Associazione in arrivo e in partenza;
b) provvede alla registrazione, su apposito supporto cartaceo e/o digitale, l’iscrizione
dei nuovi associati;
c) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi
alle Assemblee generali degli associati, firmandoli unitamente al Presidente;
Art. 13 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo
le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Direttore;
a) provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso
all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo;
b) è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’ Associazione
da lui riscosse o affidategli;
c) provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili
inerenti a tutto il movimento di cassa;
d) versa le somme da lui incassate presso l’istituto di credito indicato dal
Consiglio Direttivo;
e) ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni,
previo mandato firmato dal Direttore o, in sua assenza, dal vice Direttore. Preleva
le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con firma
congiunta del Direttore;
f) una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata
di cassa;
g) è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo
per eventuali pagamenti urgenti;
h) tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutti i beni e di tutto
il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
i) tiene aggiornata la contabilità dell’ Associazione nei modi stabiliti dal
Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo
in perfetta regola i libri contabili.
Art.14 - Gratuità delle cariche
L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative
è gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute
dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto
dell’Associazione.
Art. 15 - Bilancio
1. L’esercizio dell’associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per l’esame
del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e per la predisposizione del
bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
3. I bilanci dell’associazione devono restare depositati presso la sede dell’associazione
nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla lettura.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata
la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo nei
casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre associazioni.
Art. 16 - Modifiche alla Statuto - Scioglimento dell’organizzazione
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea
da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni
sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti
degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione
dell’associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea
straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. I beni che residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione sono devoluti a fini di utilità sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 17 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento
alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.
Art. 18 - Norme di funzionamento
1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo
e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo
avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.
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