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In ricordo del dottor
Franco Gallucci
22/11/1955 - 06/05/2000
Il Libro






                                                                                       


STATUTO A.I.D.A.I. - Piemonte



 Art. 1 – Costituzione
In data 29 aprile 2005 presso la futura sede sociale della costituenda Associazione sita in Torino, via Fratelli Calandra,  n.16/2  si sono riuniti i sig.ri:
- Ombretta Veneziani nata a Torino il 16/04/1971 residente a Torino in via Pallanza, 25 bis CF: VNZMART71D56L219M
- Sonia Scarponi nata a Torino il 30/09/1974 residente a Rivalta Torinese (To) in via San Lazzaro, 16 CF: SCRSNO74P70L219O
- Floriana Princi nata a Torino il 6/12/1963 residente a Albugnano (At) , Vill. Belsito 11 CF: PRNFRN63S56L219Y
per costituire l’ Associazione Italiana per i Disturbi dell’Attenzione, Iperattività e Patologie Correlate – Sezione Piemonte, di seguito in breve denominata A.I.D.A.I. – Piemonte.
L’associazione è senza scopo di lucro, apartitica e apolitica nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi nell’accettazione delle norme del presente statuto.
L’Associazione potrà partecipare quale socio/Associato ad altri enti Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti che perseguono scopi di utilità sociale.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
La durata dell’associazione è illimitata.
L’associazione ha sede in Torino, via Fratelli Calandra, n.16/2.

Art. 2 – Oggetto e scopi
1. L’associazione, in armonia con le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale, dei codici deontologici di ciascuna categoria professionale di appartenenza di ciascun socio, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore degli associati o di terzi che si estrinsecano attraverso:
· la promozione di studi, ricerche e la diffusione delle conoscenze nel campo dei Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività e patologie correlate;
· la promozione, nei settori clinico e scolastico, di approcci e metodologie atti ad alleviare il disagio dei soggetti con Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività e patologie correlate e delle loro famiglie;
· la promozione della formazione nonché dell’aggiornamento professionale di medici, psicologi, terapisti, educatori ed insegnanti nel campo dei Disturbi da Deficit di Attenzione ed Iperattività e patologie correlate;
· la promozione di iniziative atte a favorire l’integrazione scolastica e sociale di soggetti con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività e patologie correlate.

Art. 3 – Attività e strumenti
In particolare, l’associazione favorirà, curerà, promuoverà:
v attività atte a fornire informazioni di carattere scientifico a genitori, insegnanti e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate;
v il mantenimento di contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
v studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate;
v la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori;
v l’esecuzione in forma diretta e/o indiretta di indagini, studi e ricerche;
v l’ organizzazione di congressi e/o incontri di formazione e cultura in collaborazione con enti locali e statali, A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati;
v la formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione e iperattività (e disturbi correlati) ed alle modalità di intervento più efficaci in ambito scolastico, in relazione ad essi;
v lo svolgimento di qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente articolo;

Art. 4 - Soci dell’associazione
1. L’A.I.D.A.I. – Piemonte riconosce quattro categorie di soci:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci sostenitori;
d) soci onorari.

2. Sono soci fondatori dell’associazione coloro che hanno sottoscritto il presente atto di costituzione e il presente statuto.
3. Possono essere  soci ordinari  coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.  I soci ordinari possono essere medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria, Psicologi, addetti alla riabilitazione socio-sanitaria Pedagogisti con formazione clinica che possono essere inclusi in un Comitato Clinico. Inoltre, possono essere soci ordinari Pedagogisti, insegnanti e altri operatori scolastici che possono essere inclusi in un Comitato Scolastico. Ogni socio ordinario può appartenere ad un solo comitato.

4. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di soci sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’associazione, nonché nominare soci onorari ricercatori, clinici, o altri esperti nel DDAI a livello nazionale e internazionali che abbiano particolari benemerenze in campo scientifico,accademico e professionale afferenti l’oggetto associativo.

5. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

6. Il numero dei soci, per ciascuna categoria, è illimitato.

7. Gli associati maggiori d’età hanno diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell’associazione e possono rivestire cariche associative; usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'associazione.

8. Gli associati partecipano alla vita associativa nel rispetto dei principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, perseguendo gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita; concorrono alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative; hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’associazione; devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma; devono versare annualmente la quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

9. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’associazione.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto essa  s’intende accolta.

10. Il Consiglio Direttivo autonomamente o su richiesta di un socio, può nominare dei referenti a livello provinciale. Il livello provinciale deve configurarsi come un’articolazione dell’Associazione regionale, e non come un’Associazione autonoma riconosciuta e registrata. L’aspirante referente provinciale deve effettuare un periodo di tirocinio di un anno nelle attività regionali già attivate, in collaborazione con i responsabili regionali.

Art.5 - Contributo
1. Il contributo associativo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo nell’ultimo trimestre dell’anno precedente, per il primo anno di attività verrà determinato nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Cessazione  dello status di socio
1. I soci cessano di partecipare all’organizzazione:
v per dimissione volontarie: tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso;
v per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
v per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
v per decesso;
v per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
v per persistente violazione degli obblighi statuari.

2. L’esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.

3. L’associato che non intenda essere più iscritto all’Associazione deve dare comunicazione, con lettera raccomandata a.r., al Consiglio Direttivo presso la propria sede di appartenenza, restando tenuto al pagamento del contributo per l’anno in corso.

5. Chi perde per qualsiasi motivo la qualifica di associato non ha diritto alcuno sul patrimonio dell’A.I.D.A.I. - Piemonte.

6. L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 7 - Patrimonio - Entrate
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
v da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
v eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei bilanci passati;
v da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;

2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
v contributi degli aderenti per le spese dell’associazione;
v contributi di privati;
v contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
v contributi di organismi internazionali;
v donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
v rimborsi derivanti da convenzioni;
v rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
v entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
v fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

3. Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

4.   Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

5. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Organi Sociali dell’organizzazione:
1. Organi dell’associazione sono:
. l’Assemblea dei soci;
. il Consiglio Direttivo;
. il Presidente;
. Il Segretario;
. Il Tesoriere.

Art . 9 - Assemblea dei soci
1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci all’associazione;

2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’associazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
v l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
v l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente;
v l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
v eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
v approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
v ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
v fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

6. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

7. L’avviso di convocazione è inviato individualmente ai soci almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’adunanza con sia per lettera che per e-mail; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere le indicazioni precise della data, dell’ora e del luogo dell’Assemblea tanto in prima quanto in seconda convocazione e degli argomenti da trattare posti all’ordine del giorno. L’Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

8. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 16.

10. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega di altro socio.

11. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

12.Fermo restando quanto indicato al precedente punto 1. del presente articolo , non sono ammessi a partecipare all’Assemblea gli associati che almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza non risultino in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da tre membri (uno provenenti dal comitato scolastico, due dal comitato clinico), ognuno dei quali ha la responsabilità di almeno un settore dell’Associazione:
a. coordinamento attività per la scuola;
b. coordinamento attività di aggiornamento clinico;
c. coordinamento attività editoriale.
Detti membri, una volta eletti, scelgono il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci ordinari, ha una durata di 3 anni.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal vice Presidente. Le modalità di convocazione avvengono tramite lettera, telefax o posta elettronica.

4. Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

5. Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all’efficienza dell’associazione:
v Predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione finanziaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
v predispone i regolamenti interni da far approvare all’Assemblea;
v approva le domande di ammissione;
v compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo.

6. Qualora un consigliere desideri essere sostituito, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione in base alle votazioni espresse dall’Assemblea e, preferibilmente, scegliendo il candidato nell'ambito del medesimo Comitato di provenienza del dimissionario.

7. Un consigliere può essere estromesso dal suo incarico qualora commetta  gravi inadempienze e il Consiglio Direttivo, dopo valutazione delle stesse, deliberi, con la  maggioranza assoluta dei voti, la sua espulsione.

Art. 11 - Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:
v ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
v è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
v ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
v convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
v in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12 – Il Segretario
Il Segretario dell’Associazione provvede alla redazione, all’aggiornamento ed alla cura dell’albo dei soci, il quale sarà tenuto presso la sede dell’Associazione  e liberamente consultabile, a richiesta, dai singoli soci.
Inoltre:
a) si occupa delle comunicazioni dell’Associazione in arrivo e in partenza;
b) provvede alla registrazione, su apposito supporto cartaceo e/o digitale, l’iscrizione dei nuovi associati;
c) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle Assemblee generali degli associati, firmandoli unitamente al Presidente;

Art. 13 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Direttore;
a) provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo;
b) è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’ Associazione da lui riscosse o affidategli;
c) provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;
d) versa le somme da lui incassate presso l’istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo;
e) ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni, previo mandato firmato dal Direttore o, in sua assenza, dal vice Direttore. Preleva le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con firma congiunta del Direttore;
f) una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa;
g) è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti;
h) tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
i) tiene aggiornata la contabilità dell’ Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Art.14  - Gratuità delle cariche
L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito.  Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 15 - Bilancio
1. L’esercizio dell’associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per l’esame del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

3. I bilanci dell’associazione devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla lettura.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre associazioni.

Art. 16 - Modifiche alla Statuto - Scioglimento dell’organizzazione
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti a fini di utilità sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 17 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.

Art. 18 - Norme di funzionamento
1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.