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ALLEGATO “A”
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita una associazione di promozione sociale per lo svolgimento di attività
di assistenza socio sanitaria, istruzione, formazione e divulgazione sui problemi
inerenti il Deficit di Attenzione/Iperattività (DDAI) denominata “ASSOCIAZIONE
ITALIANA DISTURBI DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA’ – Sezione Puglia”, in breve “AIDAI
– Puglia”, con durata illimitata. L’associazione in oggetto non ha carattere politico
né si propone scopi di lucro. I contenuti e la struttura dell’associazione sono
ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva
partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
La durata dell’associazione è illimitata.
Articolo 2 – Sede
L’associazione ha sede legale e amministrativa in Campi salentina (LE), via Ugo
La Malfa, 1.
Articolo 3 – Rapporti con l’AIDAI Nazionale
Dal momento stesso della sua costituzione, l’AIDAI – Puglia, ferma restando la
propria autonomia, aderisce liberamente all’AIDAI Nazionale, con sede in Bergamo,
via Verdi 1/M, ai sensi dell’art. 3 comma 1 dello Statuto AIDAI Nazionale, verso
la quale si obbliga, sino alla validità dell’adesione, al versamento della quota
annuale di iscrizione fissata dal C.D.N. AIDAI.
Articolo 4 – Scopi
L’associazione non ha scopo di lucro e ha lo scopo di perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale quale l’attività di formazione e divulgazione
sui problemi inerenti il DDAI, nonché promuovere iniziative di ricerca scientifica
nel campo dei disturbi di attenzione e iperattività, di promuovere, organizzare,
gestire e coordinare con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali e le Aziende
U.S.L., programmi e percorsi di formazione professionale per l’integrazione sociale
e lavorativa delle persone con disturbi di attenzione e iperattività e diffondere
informazione scientifica, divulgativa, operativa e logistica sulle relative problematiche
ed interventi. L’associazione si propone di fornire ai soggetti con DDAI e alle
loro famiglie un aiuto per trovare risposta ai loro problemi sia diagnostici che
di assistenza scolastica e riabilitativa. Rientra tra gli scopi istituzionali
dell’Associazione la formazione dei formatori con competenza specifica e la formazione
per il personale della scuola. Promuove inoltre e cura, direttamente e/o indirettamente,
la pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche,
bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell’ambito dei propri
scopi istituzionali. L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle sopra
menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
In sintesi gli scopi dell’associazione sono:
a. fornire informazioni di carattere scientifico ai genitori, insegnanti e adulti
coinvolti nel problema dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie
correlate;
b. mantenere contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università
e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
c. promuovere studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’attenzione, iperattività
e patologie correlate;
d. favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che
operano in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori;
e. eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
f. organizzare congressi ed incontri di formazione e cultura di collaborazione
con enti locali e statali, A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati;
g. effettuare formazione del personale della scuola e dei genitori riguardo ai
disturbi di attenzione e iperattività (e disturbi correlati) ed altre modalità
di intervento più efficaci in ambito scolastico, in relazione ad essi.
Articolo 5 – Soci
Potranno essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a. psicologi, medici specialisti, logopedisti e personale della riabilitazione
ed altri professionisti, la cui qualificazione e/o esperienza possano sostenere
e favorire le iniziative della Associazione nei diversi campi;
b. insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti, psicopedagogisti;
c. genitori di persone portatrici di DDAI;
d. adulti portatori di DDAI ed altre persone comunque interessate e motivate
al raggiungimento dei fini statutari.
La partecipazione del socio alla vita dell’Associazione non dovrà avere carattere
di temporaneità. Gli associati maggiori d’età hanno diritto di voto, senza regime
preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello
statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione
e possono rivestire cariche associative; usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione,
hanno diritto di conoscere tutti i programmi dell’associazione con cui la stessa
intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti
e i registri dell’associazione.
Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione
e favorendone lo sviluppo e la crescita; concorrono alla gestione dell’associazione
direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando
all’elezione delle cariche associative; hanno il dovere di rispettare le norme
del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’associazione;
devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione
di un particolare programma; devono versare annualmente la quota associativa che
viene stabilita dal Consiglio Direttivo dell’ AIDAI nazionale.
I soci cessano di partecipare all’ AIDAI - Puglia:
× per scioglimento dell’associazione;
× per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
× per comportamento contrastane con gli scopi statutari;
× per persistente violazione degli obblighi statutari.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere
retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto
le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti
gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Articolo 6 – Ammissione dei Soci
L’ammissione all’Associazione deve essere richiesta per mezzo di domanda scritta.
La qualità di socio si realizza con l’iscrizione nel libro dei soci, salvo deliberazione
contraria motivata del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Articolo 7 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote annuali versate dai singoli soci;
b) dai contributi concessi da enti e privati;
c) dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all’Associazione,
nonché dai proventi dell’eventuale alienazione di essi;
d) dai contributi erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli
Enti locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati
e finanziati;
e) da erogazioni liberali degli associati o di terzi;
f) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.
L’ammontare della quota sociale verrà determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo
dell’AIDAI nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte con legge o siano
effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.
Articolo 8 – Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Il Tesoriere ha in consegna i beni dell’Associazione, compresa la cassa sociale;
cura la contabilità dell’Associazione; redige l’inventario annuale dei beni associativi;
redige il bilancio consuntivo alla fine dell’anno solare e quello preventivo per
il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese,
in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Articolo 9 – Rendiconto economico-finanziario
Ogni anno deve essere redatto dal Tesoriere un rendiconto economico-finanziario
da sottoporre a verifica del Consiglio Direttivo e, successivamente , all’approvazione
dell’Assemblea. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi, i lasciti
ricevuti e le spese per voci analitiche. Il rendiconto deve coincidere con l’anno
solare.
Articolo 10 – Amministrazione
L’amministrazione della Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto
da un numero di cinque membri, che dovranno essere eletti la prima volta nell’Atto
Costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea in numero massimo di due tra i
soci appartenenti alla categoria a. (professionisti), in numero massimo di due
tra i soci appartenenti alla categoria b. (insegnanti), in numero massimo di tre
tra i soci appartenenti alla categoria c. (genitori), ed in numero massimo di
due per soci appartenenti alla categoria d. (soggetti adulti con DDAI). Per dare
continuità all’attività dell’Associazione alle riunioni del Consiglio Direttivo
potrà partecipare, senza diritto di voto, l’ultimo Presidente eletto (Past President).
Si possono candidare ad essere eletti soltanto coloro che abbiano maturato un’anzianità
nell’Associazione di almeno due anni. Qualora una o più categorie non sia in grado
di esprimere uno o più consiglieri, saranno nominati consiglieri scelti tra i
rappresentanti di altre categorie fino al raggiungimento del numero di consiglieri
indicati dal Consiglio, fermo restando che la maggioranza dei Consiglieri deve
essere espressa dalle categorie c. e d., ovvero comunque da persone che, anche
se appartenenti alle categorie a. e b. siano anche genitori e soggetti adulti
con DDAI. Il Consiglio elegge tra i soci componenti il Presidente, il Vice Presidente
ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente
o di almeno due Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il consiglio Direttivo dura in carica
tre esercizi; i relativi membri possono essere eletti consecutivamente per un
massimo di due mandati, successivamente per essere rieletti dovranno rispettare
l’intervallo di almeno un mandato. Dopo tre assenze consecutive non giustificate
il consigliere verrà dichiarato decaduto. In caso di decadenza e/o dimissioni
di uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti con i primi non eletti; in
caso di decadenza o dimissioni della maggioranza di componenti del Consiglio,
tutto il Consiglio decadrà e si dovrà provvedere alle nuove nomine. La decadenza
di un consigliere verrà deliberata dal Consiglio Direttivo e da questi comunicata
all’interessato a mezzo lettera raccomandata a.r.. ogni variazione nella composizione
del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all’Assemblea alla prima riunione.
Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente.
Articolo 11 – Rappresentanza
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta a tutti gli effetti al Presidente
ed in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio
Direttivo potrà delegare, per il compimento di determinati atti o categorie di
atti, un altro Consigliere o nominare Procuratori.
Articolo 12 – Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote
e viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in sua assenza,
da almeno due Consiglieri) almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta
anche via fax o e-mail. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni volta
che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ne riceva richiesta sottoscritta
da almeno un terzo dei soci. L’Assemblea in prima convocazione sarà validamente
costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno
validamente assunta con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. L’Assemblea
in seconda convocazione, che dovrà essere convocata non prima di ventiquattro
ore da quella in prima convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia
il numero dei soci presenti e le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza
assoluta dei voti dei soci presenti. Le delibere concernenti modificazioni dell’atto
costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio sociale dovranno essere approvate, anche in seconda convocazione,
con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Ogni socio, purché
maggiore di età, ha diritto di voto in assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare
in assemblea da un altro socio, purché non appartenente al Consiglio Direttivo,
munito di regolare delega; ciascun socio non potrà essere portatore di più di
cinque deleghe. L’Assemblea delibera sul bilancio annuale, sugli indirizzi e direttive
generali dell’Associazione, sulla elezione del Consiglio Direttivo.
Articolo 13 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà destinato ad altra
organizzazione di volontariato.
Articolo 14 – Morosità
Il mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fissato dai
regolamenti verrà interpretato dall’ Associazione come notifica della volontà
del socio di recedere dal novero dei partecipanti.
Articolo 15 – Espulsione
L’espulsione di un socio potrà essere disposta per gravi motivi dal Consiglio
Direttivo dopo aver sentito il socio stesso che potrà addurre le proprie motivazioni.
Divenuta esecutiva dovrà essere ratificata dall’Assemblea a maggioranza semplice.
Articolo 16 – Riferimento alle Leggi Vigenti
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto varranno le disposizioni di
legge in vigore in materia di Associazioni senza fini di lucro.
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