AIDAI

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In ricordo del dottor
Franco Gallucci
22/11/1955 - 06/05/2000
Il Libro




                                                                                                                            



                                                                    STATUTO A.I.D.A.I. - Sicilia


ART.1- DENOMINAZIONE/DURATA

E’ costituita una associazione di promozione sociale per lo svolgimento di attività di assistenza   socio   sanitaria,
istruzione, formazione e divulgazione riguardo i problemi inerenti il deficit di attenzione/iperattività (ADHD)
denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTURBI DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA’ sezione Sicilia, in breve A.I.D.A.I. Sicilia, con durata illimitata. L’associazione in oggetto non  ha carattere politico ne si propone scopi di lucro.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati ai principi di solidarietàtrasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

ART. 2 - SEDE 
L’associazione ha sede legale ed amministrativa in Bagheria Via Diego D’amico n. 87

ART. 3 RAPPORTI CON L’ A.I.D.A.I NAZIONALE
Contestualmente alla sua  costituzione, l’ A.I.D.A.I Sicilia, ferma restando la propria autonomia, aderisce automaticamente all’ A.I.D.A.I nazionale con sede in Bergamo via Locatelli n.62, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dello statuto A.I.D.A.I nazionale, verso la quale si obbliga, sino alla validità dell’adesione, al versamento della quota di iscrizione annuale prevista.

ART. 4 SCOPO SOCIALE
L’associazione ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e, promuoverà, curerà e favorirà:    
1) Attività atte a fornire informazioni di carattere scientifico ai genitori, insegnanti e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell’attenzione,
2)  iperattività, e patologie correlate;
3)Il mantenimento di contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
3) Promuovere studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate;
4) Favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori;
5) Eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
6) Organizzare congressi ed incontri di formazione e cultura in collaborazione con enti locali e statali, A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati;
7) Effettuare formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione e iperattività ed alle modalita’ di intervento più efficaci in ambito scolastico;
8)Svolgere direttamente attività di supporto psico-educativo per ragazzi con disturbi di attenzione e patologie correlate.

ART 5 SOCI
Aderiscono all’associazione le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) Psicologi, medici specialisti, logopedisti e personale della riabilitazione ed altri professionisti, la cui qualificazione ed esperienza possano  sostenere le iniziative, nonchè le attività dell’associazione nei diversi settori;
b) Insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti e psicopedagogisti;
c) Persone fisiche di maggiore età portatrici di ADHD, nonchè genitori di ragazzi con la medesima patologia ed altre persone interessate e motivate per il raggiungimento dello scopo sociale.
d) persone giuridiche, società di persone e associazioni tra professionisti il cui scopo sociale sia compatibile con quanto previsto dal presente statuto.    
I soci aderenti all’associazione si dividono in soci ordinari e in soci fondatori.
Sono soci ordinari le persone fisiche di cui alle lettere a,b,c. che avendo i requisiti sia di carattere tecnico che di moralità, ne facciano espressa richiesta scritta, presso il Consiglio Direttivo dell’associazione.      
Sono soci fondatori le persone fisiche aderenti all’associazione che hanno sottoscritto l’atto di costituzione, nonchè il presente statuto.
Detti soci prendono parte al Consiglio Direttivo dell’associazione.
E’ altresì prevista la presenza di soci sostenitori, i quali forniscono sostegno economico alle attività dell’associazione, nonchè di soci onorari, cioè persone fisiche che si contraddistinguano per competenza, esperienza e/o cariche ricoperte nel settore, a livello sia nazionale che internazionale.
Il numero degli aderenti e’ illimitato.
Le richieste di ammissione a socio che devono pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo, devono contenere una dichiarazione secondo la quale l’aspirante socio accetta incondizionatamente e senza riserve quanto previsto dallo statuto dell’associazione:
Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento di tale richiesta ha l’obbligo di riunirsi e di comunicare, dopo all’aspirante di deliberare  l’eventuale accoglimento o diniego.
Gli associati hanno diritto al voto, senza prevalenza di categorie aderenti, per l’approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e le nomine degli organi direttivi dell’associazione. Essi usufruiscono  di tutti i servizi dell’associazione, hanno il diritto di essere informati su tutti i programmi della stessa, e hanno facoltà ,previa richiesta scritta, di consultare atti e libri sociali.
Gli associati partecipano alla vita associativa, favorendone lo sviluppo e la crescita; concorrono alla gestione dell’associazione partecipando alla elezione delle cariche sociali; hanno il dovere di rispettare le norme previste nel presente statuto nonchè i regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo. Essi hanno l’obbligo di svolgere attività sociali preventivamente concordate, e non in maniera arbitraria, pena l’esclusione dall’associazione.
Devono inoltre versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze economico/patrimoniali che nei vari esercizi contabili potrebbero mutare.
Gli associati interrompono il loro rapporto con l’associazione nei seguenti casi:
1) dimissioni volontarie;
2) per sopraggiunti motivi di salute e/o personali che impediscano di effettuare le prestazioni programmate;
3) per mancato versamento delle quote annuali;
4) per decesso;
5)per comportamenti contrastanti con quanto previsto nel presente statuto;
6) per violazione dei principi di moralità che debbono contraddistinguere ogni singolo elemento di codesta associazione.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere in nessuna maniera retribuite. E’ previsto comunque un rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione scritta.

ART.6 ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali dell’associazione sono:
l’assemblea degli aderenti;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente.

ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
L’assemblea  ordinaria e’ costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’assemblea e’  l’organo sovrano dell’associazione, viene convocata e presieduta dal Consiglio Direttivo in nome del Presidente dell’associazione.
La convocazione viene effettuata almeno una volta l’anno, entro il trenta del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio relativo all’anno di imposta precedente, nonchè per la discussione del bilancio preventivo, sulla scorta di dati certi e di dati previsionali.
L’assemblea, in prima convocazione  può essere costituita anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti,ovvero, in seconda convocazione,qualunque sia il numero degli aderenti, anche per mezzo di regolare delega. Le deliberazioni vengono effettuate in base ai voti di maggioranza. L’assemblea deve essere tenuta entro giorni 30 dall’avvenuta ricezione della richiesta.
L’assemblea ordinaria viene inoltre convocata per le seguenti circostanze:
a) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
b) esame di richieste o problematiche sollevate dai richiedenti o dal Consiglio Direttivo stesso;
c)per approvare e promuovere il programma delle attività previste dallo statuto;
d)per stabilire e fissare l’ammontare del contributo annuale o quota associativa;
L’assemblea straordinaria viene convocata in ogni eventuale caso di modifica dello statuto, o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
Il relativo avviso di convocazione e’ inoltrato ad ogni iscritto almeno venti giorni prima della data stabilita, e deve inoltre essere reso pubblico tramite affissione presso la sede dell’associazione.
Il contenuto di ogni assemblea deve essere annotato nell’apposito registro dei verbali degli aderenti.

ART. 8 PATTO DI NON CONCORRENZA
Ogni socio facente parte del consiglio direttivo non può ricoprire cariche sociali presso altre associazioni aventi i medesimi scopi sociali.

ART 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo e’ delegato dall’assemblea degli aderenti ed e’ composto da cinque elementi, due appartenenti al comitato scolastico, tre al comitato clinico. Ognuno di essi si fa carico e diviene responsabile di almeno un settore dell’associazione in seguito elencato:
1)coordinamento attività per le scuole;
2)coordinamento di attività di aggiornamento clinico;
3) coordinamento di attività editoriale;
Detti membri, in seguito alla loro elezione, nominano il Presidente, il Vicepresidente e  il Segretario.
Il Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei Soci ordinari, ha una durata di anni tre.
Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente o dal Vicepresidente,e le modalità di convocazione avvengo tramite lettera raccomandata o posta elettronica.
Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Ogni decisione del Consiglio Direttivo e’ deliberata qualora si ottenga la maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a tutti gli atti necessari ed utili all’efficienza  e al corretto funzionamento dell’ associazione, esamina entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci preventivi e consuntivi nonchè la relazione della gestione  finanziaria, e i regolamenti interni da sottoporre a delibera assembleare, approva o respinge le domande di ammissione a socio. Qualora uno dei Consiglieri si dimettesse da tale carica, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla sua sostituzione in base alle votazioni espresse dall’Assemblea e, preferibilmente, scegliendo il candidato nell’ambito del medesimo comitato di provenienza del dimissionario.

ART.10- IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti ed ha i seguenti poteri:  
- possiede firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo  e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento, o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici. La firma del Vicepresidente rappresenta piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

ART.11- SEGRETARIO
Il segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà l’esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

ART.12- COLLEGIO DEI REVISORI DEI  CONTI
L’assemblea ha facoltà di eleggere un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra soci non aderenti. Ad esso sono demandati i seguenti compiti:
a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
b) esercitare il potere e le funzioni previste dalle vigenti leggi;
c) aderire  di  propria iniziativa in seguito a richiesta
d) di uno degli organi sociali o su segnalazioni di soci aderenti.
e) Riferire annualmente all’assemblea attraverso relazioni scritte e trascritte nell’apposito registro dei revisori dei conti.
Tale Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, laddove previsto, del Comitato Esecutivo.

ART.13- COLLEGIO DEI GARANTI
1.L’assemblea ha facoltà di eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti,scelti anche tra i non aderenti.
Il Collegio ha i seguenti compiti:
- di esaminare le controversie tra gli aderenti,
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedimenti e il suo lodo e’ inappellabile.

ART.14- PATRIMONIO - ENTRATE
1) Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze patrimoniali in  bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciati destinati ed incremento del patrimonio;
- dalle quote associative versate dai fondatori in sede di costituzione del presente statuto.
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
– contributi degli aderenti per le spese dell’associazione;
- contributi erogati da privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente , anche mediante offerta di beni di modico valore;
-ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
1. Ogni operazione finanziaria è disposta con  firme congiunte del Presidente e del Segretario ( o del Tesoriere o altro corrispondente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
2. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti erogati, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici. 

ART 15 BILANCIO 
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci relativi all’associazione devono essere depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono la convocazione dell’assemblea per la loro approvazione.
Gli utili o avanzi di gestione, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
E’ vietata la distribuzione ai soci in qualsiasi forma, anche indiretta di utili provenienti dall’attività sociale.

ART. 16 MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIOGLIMENTO
Le proposte di modifica allo statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.
Le relative deliberazioni sono approvate in sede di assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ciò anche nel caso di eventuale scioglimento o cessazione con conseguente liquidazione dell’associazione.
I beni risultanti dallo stato patrimoniale devono essere devoluti ad altre associazioni con medesimo scopo sociale, e in nessun caso distribuiti ai soci.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera circa la destinazione del patrimonio sussistente al momento.

ART. 17 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Codice Civile.


Bagheria li 13/10/2009

letto, approvato e sottoscritto