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Titolo I: Natura e finalità dell’ Associazione
Art.1: (Natura)
E’ costituita su iniziativa di Gabriele Masi, Fabio Celi, Sara Pezzica, Simona
Caracciolo, Gianluca Perticone, Iacopo Minervini, ai sensi della legge 7 dicembre
2000, n.383 l’associazione di promozione sociale denominata Associazione Italiana
per i Disturbi dell’ Attenzione, Iperattività e Patologie Correlate – Sezione
Toscana, in breve A.I.D.A.I.-Toscana, con sede in Firenze, viale F. Redi 127.
L’ Associazione non ha fini di lucro. E’ indipendente, apolitica, apartitica
e aconfessionale ed opera senza limiti di durata.
Art.2: (Oggetto e scopi)
L’ Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore
degli associati o di terzi che si estrinsecano attraverso:
- la promozione di studi, ricerche e la diffusione delle conoscenze nel campo
dei Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività e patologie correlate;
- la promozione nel settore clinico di approcci e metodologie atti ad alleviare
il disagio dei soggetti con Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività
e patologie correlate e delle loro famiglie e favorirne quindi l’integrazione
sociale;
- la promozione della formazione nonché dell’aggiornamento professionale di pedagogisti,
educatori e del personale della scuola, nel campo dei Disturbi da Deficit di Attenzione
ed Iperattività e patologie correlate
- la promozione della formazione e aggiornamento professionale di specialisti
impegnati in ambito clinico nel campo dei Disturbi da Deficit di Attenzione ed
Iperattività e patologie correlate: medici, psicologi, pedagogisti clinici, terapisti.
Per meglio perseguire le sue finalità, l’ Associazione, nello svolgimento delle
sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con
enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell’ Associazione.
Art.3: (Attività e strumenti)
L’ Associazione svolge attività di utilità sociale, organizzando ogni tipo di
iniziativa, anche a pagamento, volta a concretizzare le finalità di cui all’articolo
precedente.
In particolare, l’associazione favorirà, svolgerà, promuoverà:
- attività atte a fornire informazioni di carattere scientifico a genitori, insegnanti
e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie
correlate;
- il mantenimento di contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università
e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
- studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie
correlate;
- la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano
in questo settore;
- l’ organizzazione di congressi e/o incontri di formazione e cultura in collaborazione
con enti locali e statali, A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati;
- la formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione
e iperattività (e disturbi correlati) ed alle modalità di intervento più efficaci
in ambito scolastico, in relazione ad essi;
- lo svolgimento di qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente,
afferisca agli scopi di cui al precedente articolo.
Titolo II: Gli Associati
Art.4: (Definizione)
Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione
e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda
viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari), previa presentazione di un curricolo
personale. I soci ordinari possono essere medici specialisti in Neuropsichiatria
Infantile, Pediatria, Psichiatria, Psicologi, addetti alla riabilitazione socio-sanitaria,
Pedagogisti con formazione clinica che possono essere inclusi nel comitato clinico.
Inoltre, possono essere soci ordinari Pedagogisti, insegnanti e altri operatori
scolastici che possono essere inclusi nel comitato scolastico. Ogni socio ordinario
può appartenere ad un solo comitato.
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di “sostenitori”, che
forniscono un sostegno economico alle attività dell’associazione, nonché nominare
aderenti “onorari” ricercatori, clinici, o altri esperti nell’ADHD a livello nazionale.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche,
nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione
interessata.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Art.5: (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati maggiori d’età:
- hanno diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti,
per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’associazione
- possono rivestire cariche associative;
- usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione,
- hanno diritto di conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa
intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti
e i registri dell'associazione.
Gli associati :
- partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'associazione
e favorendone lo sviluppo e la crescita;
- concorrono alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche
associative o indirettamente, - partecipando all'elezione delle cariche associative;
- hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare
un comportamento conforme alle finalità dell’associazione;
- devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione
di un particolare programma;
- devono versare annualmente la quota associativa che viene stabilita dal Consiglio
Direttivo.
Art.6: (Inizio e termine della qualità di associato)
Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza
riserve lo Statuto dell’associazione.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve
provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro
ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro
il termine predetto essa s’intende accolta.
Gli aderenti cessano di partecipare all’organizzazione:
- per dimissioni volontarie: tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo
mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della
volontà di recesso;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso
ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti,
che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione
è inappellabile.
Titolo III: Disposizioni economico-finanziarie
Art.7: (Entità ed amministrazione del patrimonio)
Il patrimonio dell’ Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio,
in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
Art.8: (Entrate dell’ Associazione)
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti per le spese dell’associazione;
- contributi dello stato, di enti pubblici e privati e di persone fisiche
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerta di beni di modico valore;
- i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte
in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle
finalità istituzionali
- quote annuali associative
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non
esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali
possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.
Art.9: (Durata dell’ esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci sono approvati dall’ Assemblea entro i termini previsti dal successivo
art 12. 2° comma.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività
istituzionali previste dal presente Statuto.
Titolo IV: Organi dell’ Associazione
Art.10: (Organi)
Organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia
a) Il Collegio dei revisori dei Conti;
b) Il Collegio dei Garanti.
Capo I: L’ Assemblea degli Associati
Art.11: (Composizione)
Hanno diritto di partecipare all’ Assemblea con diritto di voto tutti gli associati
che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Ciascun associato può essere portatore di una sola delega di un altro associato.
Art.12: (Compiti)
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal
Presidente dell’associazione.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione
del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del
Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l’avviso di convocazione
deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea
deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
- l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
- l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio
Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio
Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi
a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’associazione
senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
L’Assemblea straordinaria viene convocata:
- per deliberare lo scioglimento dell’ Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l’ atto costitutivo e lo Statuto;
- per approvare il programma delle attività dell’ Associazione;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un
decimo degli associati.
L’avviso di convocazione è inviato individualmente ai soci almeno 10 giorni prima
della data stabilita per l’adunanza per lettera o per e-mail.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio
o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della
prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento
e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art.
16.
Capo II: Il Consiglio Direttivo
Art.13: (Composizione e nomina)
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall’ Assemblea fra gli
associati: non possono provenire tutti dallo stesso comitato (scolastico o clinico).
Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci ordinari, ha una durata
di 3 anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
Art.14: (Decadenza e obblighi dei consiglieri)
Non può essere nominato membro del consiglio direttivo, e se nominato decade,
chi si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile.
Qualora un consigliere desideri essere sostituito, il Consiglio Direttivo provvederà
alla sua sostituzione in base alle votazioni espresse dall’Assemblea e, preferibilmente,
scegliendo il candidato nell'ambito del medesimo Comitato di provenienza del dimissionario.
Un consigliere può essere estromesso dal suo incarico qualora commetta gravi
inadempienze e il Consiglio Direttivo, dopo valutazione delle stesse, deliberi,
con la maggioranza assoluta dei voti, la sua espulsione.
Art.15: (Compiti)
Ognuno dei membri ha la responsabilità di almeno un settore dell’Associazione:
- coordinamento attività per la scuola;
- coordinamento attività di aggiornamento clinico;
- coordinamento attività di ricerca;
- coordinamento attività editoriale.
Detti membri, una volta eletti, scelgono il Presidente, il vice Presidente e
il Tesoriere.
Al consiglio direttivo spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione
e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta
di almeno due consiglieri. Le modalità di convocazione avvengono tramite lettera,
telefax o posta elettronica.
Il Consiglio Direttivo:
accoglie le domande di ammissione dei suoi associati
delibera la perdita della qualità di associato quando ne accerti la morosità
o ne dichiari la indegnità.
predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il programma
delle attività dell’Associazione
Il consiglio può delegare al presidente alcune sue funzioni.
Art.16: (Convocazione e validità delle sedute)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o dal vicepresidente tramite
lettera o posta elettronica a cui deve essere allegato l’ordine del giorno almeno
8 giorni prima della seduta o in caso di urgenza almeno quarantotto ore prima
della seduta.
Le sedute del consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei
consiglieri, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Capo III: Il Presidente
Art.17: (Elezioni)
il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza
dei voti.
Art.18: (Compiti)
il presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti
di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura
a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone
liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale
Comitato Esecutivo;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione;
- cura l’osservanza del presente statuto promuovendone la riforma qualora si
renda necessaria.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono
svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione
della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici
uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento
del Presidente
Capo IV: Il tesoriere
Art. 19: (elezioni)
Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza
dei voti.
Art 20: (Compiti)
Il Tesoriere:
- cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni
del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’esame
ed all’approvazione del Consiglio Direttivo;
- è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’ Associazione
da lui riscosse o affidategli;
- provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili
inerenti a tutto il movimento di cassa;
- versa le somme da lui incassate presso l’istituto di credito indicato dal Consiglio
Direttivo;
- ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni,
previo mandato firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.
Preleva le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con
firma congiunta del Presidente;
- una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata
di cassa;
- è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo
per eventuali pagamenti urgenti;
- tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutti i beni e di tutto
il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
- tiene aggiornata la contabilità dell’ Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio
Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta
regola i libri contabili.
Capo V: Il collegio dei revisori dei conti
Art 21: (Composizione e nomina)
L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti. I membri del collegio dei revisori dei
conti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quando la legge l’impone,
almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto
Legislativo 27 Gennaio 1992, n.88 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi componenti il Presidente.
Art. 22: (Compiti)
Al collegio dei revisori dei conti spettano, in quanto compatibili con la natura
dell’Associazione, tutti i compiti previsti per il collegio sindacale delle società
per azioni dall’art. 2403 e seguenti del codice Civile.
Il collegio dei revisori dei conti in particolare controlla l’andamento della
gestione allo scopo di verificarne l’aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti
disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza
del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.
Il collegio dei revisori dei conti redige una relazione ai bilanci annuali; verifica
la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell’associazione,
nonché degli altti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.
I membri del collegio dei revisori dei conti potranno procedere in qualsiasi
momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Capo VI: Scioglimento dell’Associazione
Art 23: (Scioglimento)
Lo scioglimento dell’associazione, proposta dal Consiglio Direttivo, è deliberato
dall’Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati
In caso di scioglimento dell’Associazione di applicano le norme sulla liquidazione
previste dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni per l’attuazione del
Codice Civile.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l’Agenzia
Istituita con DPCM del 26 Settembre 2000, a fini di pubblica utilità. In nessun
caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Capo VII: Disposizioni finali
Art. 24: (Modifica dello statuto)
Il presente Statuto è modificato, su proposta del consiglio direttivo, dall’Assemblea
degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art 25: (Rinvio a disposizioni vigenti)
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si applicano, in quanto
possibile, le disposizioni legislative vigenti.
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