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In ricordo del dottor
Franco Gallucci
22/11/1955 - 06/05/2000
Il Libro









STATUTO A.I.D.A.I. - Veneto




 Art. 1 – Costituzione
1. E’ costituita su iniziativa di Tiziana De Meo, Claudio Vio, Dino Maschietto, Cristina Menazza l’Associazione Italiana per i Disturbi dell’Attenzione, Iperattività e Patologie Correlate – Sezione Veneto, in breve denominata A.I.D.A.I. – Veneto.

2. L’associazione è senza scopo di lucro, apartitica e apolitica.

3. I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.

4. La durata dell’associazione è illimitata.

5. L’associazione ha sede in Fiesso d’Artico (VE), via Riviera del Brenta 65/A


• Art. 2 – Oggetto e scopo
1. L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di istruzione e ricerca scientifica nel campo dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate. In particolare, l’associazione ha come scopi:
× fornire informazioni di carattere scientifico a genitori, insegnanti e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate;
× mantenere contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
× promuovere studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’attenzione, iperattività e patologie correlate;
× favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori;
× eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
× organizzare congressi ed incontri di formazione e cultura in collaborazione con enti locali e statali, A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati;
× effettuare formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione e iperattività (e disturbi correlati) ed alle modalità di intervento più efficaci in ambito scolastico, in relazione ad essi.


• Art. 3 - Aderenti dell’associazione
1. Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). I soci ordinari possono essere medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria, Psicologi, addetti alla riabilitazione socio-sanitaria Pedagogisti con formazione clinica che possono essere inclusi nel comitato clinico. Inoltre, possono essere soci ordinari Pedagogisti, insegnanti e altri operatori scolastici che possono essere inclusi nel comitato scolastico. Ogni socio ordinario può appartenere ad un solo comitato.
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di “sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’associazione, nonché nominare aderenti “onorari” ricercatori, clinici, o altri esperti nel DDAI a livello nazionale.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

2. Il numero degli aderenti è illimitato.

3. Gli associati maggiori d’età hanno diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell’associazione e possono rivestire cariche associative; usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'associazione.
Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita; concorrono alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative; hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’associazione; devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma; devono versare annualmente la quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’associazione.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto essa  s’intende accolta.
Gli aderenti cessano di partecipare all’organizzazione:
· per dimissione volontarie: tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso;
· per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
· per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
· per decesso;
· per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
· per persistente violazione degli obblighi statuari.

5. L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

6. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.


• Art. 4 - Patrimonio - Entrate
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
· da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
· eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
· da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;

2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
· contributi degli aderenti per le spese dell’associazione;
· contributi di privati;
· contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
· contributi di organismi internazionali;
· donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
· fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
· ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Organi Sociali dell’organizzazione:
1. Organi dell’associazione sono:
· l’assemblea degli aderenti;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente.

2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
· il Collegio dei Revisori dei Conti;
· il Collegio dei Garanti.


• Art . 6 - Assemblea degli aderenti
1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’associazione in regola con il pagamento della quota annuale.

2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’associazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
· l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
· l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente;
· l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
· eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
· eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
· eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
· approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
· ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
· fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

6. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

7. L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

8. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 16.

10. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

11. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.


• Art. 7 - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è delegato dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri (due provenenti dal comitato scolastico, tre dal comitato clinico), ognuno dei quali ha la responsabilità di almeno un settore dell’Associazione:
a. coordinamento attività per la scuola;
b. coordinamento attività di aggiornamento clinico;
c. coordinamento attività editoriale.
Detti membri, una volta eletti, scelgono il Presidente il vice Presidente e il Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci ordinari, ha una durata di 3 anni.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal vice Presidente. Le modalità di convocazione avvengono tramite lettera, telefax o posta elettronica.

4. Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

5. Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all’efficienza dell’associazione:
· esamina i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione finanziaria;
· delibera i regolamenti interni da far approvare all’Assemblea;
· approva le domande di ammissione.

6. Qualora un consigliere desideri essere sostituito, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione in base alle votazioni espresse dall’Assemblea e, preferibilmente, scegliendo il candidato nell'ambito del medesimo Comitato di provenienza del dimissionario.

7. Un consigliere può essere estromesso dal suo incarico qualora commetta  gravi inadempienze e il Consiglio Direttivo, dopo valutazione delle stesse, deliberi, con la  maggioranza assoluta dei voti, la sua espulsione.


• Art. 8 - Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:
· ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
· è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
· ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
· convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
· in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.


• Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio:
· elegge tra i suoi componenti il Presidente;
· esercita i poter e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
· agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
· può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
· riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.


• Art. 10 - Collegio dei Garanti
1. L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
Il Collegio:
· ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
· giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.


• Art. 11 - Gratuità delle cariche
1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.


• Art. 12 - Bilancio
1. L’esercizio dell’associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per l’esame del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

3. I bilanci dell’associazione devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla lettura.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre associazioni.


• Art. 13 - Modifiche alla Statuto - Scioglimento dell’organizzazione
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni operanti in identico e analogo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.


• Art. 14 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.


• Art. 15 - Norme di funzionamento
1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.